ASSOCIAZIONE CULTURALE 
enERgie nove

STATUTO

1) Costituzione

1.1) È costituita in Bologna l’Associazione “enERgie nove – Laboratorio di idee, pensieri e azioni per la cultura e la buona politica”, abbreviabile anche in “enERgie nove”, una libera associazione operante nei settori della cultura, delle conoscenze e dei saperi, del sociale, nonché per la promozione delle arti e della creatività.

1.2) L’Associazione ha sede legale in Via San Mamolo, 99/2 sc. B. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio regionale, nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

1.3) L’Associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti ed imprese con scopi sociali ed umanitari.

2) Scopo della Associazione

2.1) Scopo della Associazione è di creare un punto di riferimento della cultura, dei saperi e delle scienze umane, delle loro applicazioni, nonché finalità di promozione delle arti figurative, musicali, espressive e creative in genere del nostro Paese che riguardi tutte le associazioni e/o organizzazioni ed enti culturali, con e senza personalita’ giuridica, ed imprese,  sia a livello nazionale che internazionale, singoli cittadini, di qualsiasi nazionalità, riviste.

2.2) Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività:

  1. di attività di ricerca e di indagine conoscitiva della realtà sociale, economica e culturale;
  2. di iniziative di carattere seminariale e convegnistico;
  3. di promozione di eventi culturali, espositivi e di spettacolo;
  4. di promuovere iniziative di carattere pubblico;
  5. di collaborare con associazioni, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe affinità ovvero finalità;
  6. di prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi prefissati;
  7. di comunicazione, informazione, formazione produzione artistica ed editoria anche multimediale, di su qualsiasi supporto fisico e digitale;
  8. di ogni altra attività di natura commerciale, patrimoniale e finanziaria annessa e connessa, utile e strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

3) Carattere culturale e non lucrativo

3.1) L’Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi culturali.

3.2) Essa è indipendente, neutrale e autonoma.

3.3) È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.

4) Soci

4.1) I soci si distinguono in:

  • – soci fondatori
  • – soci ordinari
  • – soci onorari 
  • – soci benemeriti

4.2) Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

4.3) Possono diventare soci ordinari le organizzazioni, associazioni ed enti culturali, con e senza personalità giuridica, sia a livello nazionale che internazionale, singoli cittadini, di qualsiasi nazionalità che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione. I soci ordinari, in possesso dei requisiti richiesti, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda. 

4.4) Sono soci onorari le persone o gli Enti che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell’Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. I soci onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo; che ne dovrà raccogliere l’accettazione.

4.5) Sono soci benemeriti quelli che per la frequentazione dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. 

Detti soci, sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo che ne dovrà raccogliere l’accettazione.

5) Ammissione dei Soci

5.1) Deliberata l’ammissione dei soci ordinari, onorari e benemeriti, essi acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dello statuto e del regolamento interno e con il versamento della quota associativa.

5.2) I soci onorari e benemeriti sono esonerati da obbligo di versamento di qualsiasi quota o contributo.

6) Contributi associativi

6.1) I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci nel rispetto del regolamento interno. Le quote si versano al momento dell’ammissione, e poi, annualmente, entro il mese precedente alla data di iscrizione all’Associazione.

6.2) L’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà deliberare quote aggiuntive sulla base di giustificate motivazioni tese all’equilibrio dei conti finanziari ed economici, di progetti straordinari e quant’altro ritenuto utile all’attività e continuità dell’Associazione.

7) Perdita della qualità di socio

7.1) La qualità di socio ordinario si perde per morte o estinzione giuridica del socio, per dimissioni, per mancata sottoscrizione della quota, sopravvenuta mancanza di requisiti per essere socio, esclusione per gravi motivi.

7.2) Il socio che intenda dimettersi dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente od al Consiglio Direttivo.

7.3) Le dimissioni non danno diritto alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all’anno di uscita.

7.4) Sull’esclusione del socio dovrà pronunciarsi l’assemblea.

8) Diritti dei soci

8.1) I soci in regola con le quote hanno diritto:

– a prendere parte alle iniziative di studio e dibattito dell’Associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi e dal regolamento interno, se esistente;

– ad esercitare i diritti e ad essere eletti alle cariche sociali a norma del presente statuto;

– a ricevere le informazioni periodiche ed altre pubblicazioni interne;

– a sollecitare l’impegno dell’Associazione su determinati temi rientranti negli scopi dell’Associazione stessa.

9) Gli organi dell’Associazione

9.1) Gli organi statutari dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Coordinamento Esecutivo 

d) il Presidente

e) il Tesoriere

f) il Revisore dei conti se previsto dalla legge o da deliberazione assembleare.

10) Costituzione e convocazione dell’Assemblea

10.1) Partecipano all’Assemblea i soci fondatori e i soci ordinari in regola con gli obblighi di versamento delle quote, nonché i soci onorari.

10.2) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di due deleghe.

10.3) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 51% dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La presenza potrà avvenire anche da remoto con mezzi atti a consentire la partecipazione piena e informata di tutti i soci.

10.4) Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

10.5) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, dei 2/3 dei soci, e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo dei soci, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall’art. 19.

10.6) L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o dei rappresentati.

10.7) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente con posta elettronica inviata almeno 10 giorni prima della riunione ed ha luogo almeno due volte all’anno: una, per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il termine dell’esercizio precedente al preventivo, e un’altra per l’approvazione del bilancio consuntivo, questa deve svolgersi entro 120 giorni dal termine dell’esercizio sociale; entrambe si svolgono presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

10.8) L’Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci lo richieda.

10.9) Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e la data dell’eventuale seconda convocazione; comunque indicando le modalità di accesso da remoto.

11) Compiti dell’Assemblea

11.1) L’Assemblea ordinaria dei soci:

a) delibera in merito all’attività dell’Associazione;

b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) procede all’elezione del Consiglio Direttivo o all’integrazione dello stesso;

d) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e sul Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) delibera in ordine alle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla determinazione delle quote associative annuali e all’eventuale esclusione del socio;

f) procede all’elezione del Coordinamento Esecutivo e/o all’integrazione dello stesso;

g) delibera in ordine alle proposte del Coordinamento Esecutivo in merito alle iniziative e ai piani di lavoro dell’Associazione stessa;

11.2)Per la nomina e l’integrazione del Consiglio Direttivo è comunque richiesto il voto favorevole dei soci fondatori.

11.3) L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dell’Atto costitutivo e dello statuto;

b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

11.4)Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole dei soci fondatori.

12) Consiglio Direttivo

12.1) Il Consiglio è composto fino a cinque membri eletti dall’assemblea tra i soci o esponenti di organizzazioni socie, di cui almeno tre scelti tra quelli designati dai soci fondatori; durano in carica per due esercizi. Nella sua composizione, deve essere promosso l’equilibrio di genere.

12.2) I consiglieri che perdano la qualità di socio o di esponente delle organizzazioni socie, decadono automaticamente dal Consiglio il quale può procedere alla cooptazione del sostituto fino alla prossima assemblea.

12.3) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri. È facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.

12.4) Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. La presenza potrà avvenire anche da remoto con mezzi atti a consentire la partecipazione piena e informata di tutti i suoi membri.

12.5) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.6) Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

13) Competenze del Consiglio Direttivo

13.1) Il Consiglio Direttivo:

a) elegge tra i suoi membri il Presidente ed uno o più vice Presidenti;

b) conferisce la qualifica di socio onorario e/o benemerito, su proposta anche di uno dei suoi membri;

c) sovrintende e gestisce l’amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’attività dell’Associazione;

d) predispone il bilancio preventivo entro l’esercizio precedente allo stesso e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;

f) determina l’importo dovuto dai soci a titolo di quota associativa ed eventualiquote aggiuntive, salva ratifica assembleare;

g) affida particolari incarichi a soci che sono tenuti a rendere conto del loro operato;

h) conferisce incarichi di collaborazione esterna;

i) prende in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea.

13.2) in aderenza con gli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, il Coordinamento Esecutivo persegue gli obiettivi culturali istituzionali dell’Associazione ed assume, insieme al Consiglio Direttivo, tutte le iniziative gestionali appropriate per la loro attuazione organizzativa.

14) Coordinamento Esecutivo 

14.1) Il Coordinamento Esecutivo è composto fino a venti membri scelti dal l’Assemblea dei Soci.

14.2) Il Coordinamento Esecutivo non è un organo deliberativo. 

14.3) Sono compiti del Coordinamento Esecutivo:

– individuare temi, spunti, problemi e quant’altro ritenuto proprio come oggetto di intervento, presentando al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci il relativo Piano di iniziative e di lavoro;

– promuovere in ogni forma, gli indirizzi di politica culturale e sociale dell’Associazione;

14.4) Il Coordinamento Esecutivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ed inoltre quando il Consiglio Direttivo ne richieda la convocazione. La presenza potrà avvenire anche da remoto con mezzi atti a consentire la partecipazione piena e informata di tutti i suoi membri.

14.5) Esso può suddistinguersi in Comitati ristretti per materia.

14.6) Del Coordinamento Esecutivo possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo. 

14.7) Il Coordinamento Esecutivo può nominare tra i suoi componenti un Coordinatore e/o una Coordinatrice.

14.8) Il Coordinamento Esecutivo dura in carica due anni. 

14.9) I membri del Coordinamento Esecutivo sono rieleggibili.

15) Presidente

15.1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.2) Egli coordina ed organizza tutte le attività proprie dell’Associazione conformi allo scopo perseguito.

15.3) In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal vice Presidente e, in caso di più vice Presidente, dal più anziano fra questi.

15.4) Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

15.5) Il Presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa.

15.6) Il presidente ha il potere di firma ad agire sul/sui conto correnti bancari e/o postali, procedere ai prelievi, versamenti o qualunque operazione bancaria per i fini dell’associazione. Stesso potere lo possiede anche il Tesoriere (art. 17.1)

16) Patrimonio

16.1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote di iscrizione e dalle quote  associative versate dai soci;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;

e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;

f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

17) Il tesoriere

17.1) Il Tesoriere, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, ha, unitamente al Presidente, i poteri di firma come da art. 15.6;

17.2) Egli presenta il bilancio consuntivo durante l’assemblea di bilancio annuale e mette a disposizione dei soci lo stesso 15 giorni prima della seduta;

17.3) Il Tesoriere resta in carica 2 anni come il Coordinamento esecutivo

18) Revisione dei conti

18.1) Quando previsto dalla legge o in dipendenza di delibera assembleare, l’attività dell’associazione è controllata da un Revisore legale, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.

18.2) Egli è nominato dall’assemblea e resta in carica per tre esercizi.

19) Scioglimento e liquidazione

19.1) La durata dell’Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell’Associazione da almeno 1/3 dei soci viene convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.

19.2) Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 3/4 dei soci esistenti.

19.3) Lo scioglimento può altresì essere richiesto dall’unanimità dei soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

19.4) L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, determinandone l’eventuale compenso.

19.5) In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione o ente avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato dall’assemblea.

20) Norme generali

20.1) Le cariche sociali, ivi compreso il Coordinamento Esecutivo, sono gratuite, fatto salvo il riconoscimento delle spese vive effettivamente sostenute e documentate. 

20.2) Il Consiglio Direttivo stabilirà criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

20.3) Ogni lite e contenzioso derivante dal rapporto sociale è demandato ad un organo di pacifica composizione composto da tre membri nominato dall’Assemblea dei soci.

20.4) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni.